Statuto dell’associazione “FabLab Imola”
Art. 1 – DENOMINAZIONE E’ costituita ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche
nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile l’associazione “Fablab Imola”, in
seguito “Fablab”. L’associazione “Fablab” è autonoma, pluralista, aconfessionale, apartitica, a
carattere volontario e democratico. Non persegue finalità di lucro.
Art. 2 – SEDE L’associazione ha sede a Imola (BO). Il trasferimento
della sede legale, all’interno dello stesso Comune, non comporta modifica statuaria, ma l’obbligo
di comunicazione agli uffici competenti.
Art . 3 – PRINCIPI I principi su cui si fonda l’associazione “Fablab” sono:
• la valorizzazione e la promozione di metodi di fabbricazione locale, attenti al fruitore e alle
esigenze dell’utente;
• la promozione e la divulgazione della cultura open source, e degli strumenti su di essa
basati;
• la valorizzazione di metodi produttivi attenti all’impatto ambientale;
• la promozione di reti di condivisione tra FabLab esistenti sul territorio nazionale ed estero;
• la valorizzazione di metodi produttivi non massificati;
• la centralità della formazione e dello scambio di conoscenze come mezzo di crescita;
• la centralità della rete come mezzo di condivisione del proprio operato;
Art. 4 – OGGETTO SOCIALE L’associazione “Fablab” persegue le seguenti finalità:
• promuovere e valorizzare le diverse attività proposte dagli associati, coerenti con la filosofia
del Fablab;
• promulgare e divulgare l’utilizzo di mezzi di prototipazione con ausilio di strumenti digitali e
non e di design aperto;
• condivere i progetti realizzati a livello locale, attraverso la rete e il sito web del Fablab; e,
viceversa, divulgare e promuovere a livello locale progetti realizzati altrove e condivisi
attraverso Internet;
• offrire un luogo di scambio e di creazione;
• munirsi – compatibilmente alle proprie possibilità – delle macchine necessarie per coprire
tutte le fasi della fabbricazione digitale.
• promuovere la ricerca scientifica a vari livelli.
Art. 5 – ATTIVITA’ Per il perseguimento dei propri fini statutari, l’associazione “Fablab” potrà:
favorire l’organizzazione di workshop, concorsi, seminari, ricerche, corsi sulle tematiche
riportate all’Art. 3 e all’Art.4, spaziando dal design, all’architettura, alla prototipazione
elettronica, alla realizzazione di ambienti e prodotti interattivi, alla narrazione attraverso le
immagini ed i suoni;
agire come consulente nei confronti di terzi per la prototipazione o la realizzazione di
progetti in modalità e finalità da concordare tra le parti;
curare attività di creazione di oggetti e sistemi per la risoluzione di problemi o per puro
divertimento;
L’associazione “Fablab” effettua ogni altra attività e/o servizio idonei al raggiungimento
degli scopi statuari.
Art. 6 Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione “Fablab” potrà inoltre aderire ad altri
organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del
conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al
fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento
dell’oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini
istituzionali.
Art. 7 – Durata dell’Associazione La durata dell’associazione “Fablab” è stabilita in 10 anni al
termine dei 10 anni verrà deciso se far proseguire l’associazione.
Art. 8 – SOCI Possono diventare soci dell’Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18°
anno di età e che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.
L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il
mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa
annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo dall’Assemblea. La quota associativa è
intrasmissibile.
Art. 9 La domanda di ammissione ad associato deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il
richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità
impegnandosi a versare la quota associativa. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto
dell’ammissione dell’aspirante.
Art. 10 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri
gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di
partecipare con diritto di voto alle assemblee, di eleggere gli organi associativi ed essere eletti
alle cariche associative e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Per i soci minorenni il
diritto di voto è esercitato dal soggetto avente la patria potestà. Essi hanno, inoltre, il diritto di
recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni indirizzato al Consiglio Direttivo,
dall’appartenenza all’Associazione. Gli associati hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le
norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.
Art. 12 La qualità di associato si perde:
per decesso;
per morosità nel pagamento della quota associativa;
per recesso volontario dietro presentazione di dimissioni scritte;
per esclusione.
Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina
e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o
regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività
prolungata.
La perdita di qualità di associato nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in
caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima
Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione l’associato escluso ha 30 giorni di tempo
per fare ricorso all’Assemblea.
Art. 13 ORGANI ASSOCIATIVI E CARICHE ASSOCIATIVE Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
l’Organo di revisione dei conti.
Tutte le cariche associative sono elettive e prevalentemente gratuite, salvo il riconoscimento di
eventuali rimborsi spese effettivamente sostenute.
Art. 14 – ASSEMBLEA DEI SOCI L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio o entro 180 giorni se ne ricorrano gravi motivazioni, per l’approvazione del
bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo. L’Assemblea viene convocata, inoltre, dal
Presidente o dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta
richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente
del Consiglio Direttivo in carica.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera o email
tutti gli associati, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea,
almeno 10 giorni prima del giorno previsto.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione; l’ordine del
giorno con i punti oggetto del dibattimento.
Art. 15 L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
Art. 16 L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli
associati, mentre in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, è valida la
deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l’espressione del voto
per delega. Ciascun associato può essere latore di massimo due deleghe.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti, presenti e per
delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle
persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno), sono immediatamente esecutive e devono
risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal
segretario dell’Assemblea.
Art. 17 L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
• approva il bilancio/rendiconto economico consuntivo;
• definisce il programma generale annuale di attività;
• procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente
il numero dei componenti;
• determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
• approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento
dell’Associazione;
• delibera sulle responsabilità dei Consiglieri;
• decide sulla decadenza degli associati ai sensi dell’art. 9;
• decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
Art. 18 L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento
dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione in presenza
di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo
scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera
con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 19 – CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 9 membri, nominati
dall’Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili per massimo
n. 5 mandati.
Art. 20 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui
deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera, email o avviso affisso nella sede sociale almeno 10
giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei
consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni del
Consiglio Direttivo possono anche essere tenute in teleconferenza o in videoconferenza, a
condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire
la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo
reale su tutti gli argomenti. In tal caso il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo dove si
trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il Segretario della riunione, onde consentire la
stesura e sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Art. 21 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione:
pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che
non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea degli associati.
Nello specifico:
• elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
• elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
• nomina il tesoriere e il segretario;
• attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati
all’Assemblea;
• stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
• cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
• predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;
• presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto
economico e finanziario dell’esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i
lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
• conferisce procure generali e speciali;
• propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi
associativi;
• riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi associati come da art. 6;
• ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 9.
Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo
provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse
esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.
Art. 23 PRESIDENTE Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso
della firma sociale. A Lui spetta la rappresentanza legale in giudizi sia amministrativi che civili,
penali e fiscali, nonché la facoltà di assumere obbligazioni per conto della Associazione, nei
confronti di terzi con facoltà di conferire mandati per particolari atti o categorie di atti e per
procure alle liti. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Può delegare parte dei suoi poteri ad
altri consiglieri o associati con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le
sue mansioni sono esercitate dal vice presidente.
Art. 24 TESORIERE Il Tesoriere sovrintende alla amministrazione e contabilità della
Associazione, provvede agli incassi e ai pagamenti autorizzati dal Presidente e alla gestione
amministrativa; può delegare alcune delle proprie funzioni al Segretario. Predispone il rendiconto
annuale consuntivo della Associazione che, accompagnato da una propria relazione, sottoporrà
al Consiglio direttivo per l’approvazione e per la successiva presentazione all’assemblea
ordinaria.
Art. 25 – SEGRETARIO Il Segretario collabora con il Presidente per l’applicazione dello Statuto,
per l’organizzazione e il buon funzionamento della Associazione; sovrintende alla gestione
ordinaria dell’ufficio di segreteria; assiste in genere il Presidente; verbalizza le riunioni sia
dell’assemblea ordinaria e straordinaria, sia del Consiglio direttivo.
Art. 26 – ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI L’organo di revisione dei conti è organo di
controllo amministrativofinanziario; può essere composto anche da non soci; qualora venga
nominato, esso può essere formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati
dall’Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, oppure può
essere nominato un revisore unico iscritto all’albo dei Revisori contabili nazionale. L’organo
rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo. L’organo di revisione verifica, almeno
semestralmente, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione.
Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all’Assemblea dei soci una relazione scritta
relativamente ad essi. L’organo di revisione può essere revocato dall’Assemblea solo per giusta
causa; l’organo di revisione può assistere alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.
Art. 27 Patrimonio, esercizio sociale e bilancio L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31
dicembre. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio presenta per l’approvazione
all’Assemblea ordinaria: il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso o il bilancio,
dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
Art. 28 Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
• contributi dei sostenitori e quote associative;
• contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche
finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
• donazioni e lasciti testamentari;
• entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
• proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e
sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
• entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
• Ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L.383/2000.
Art. 29 Il patrimonio sociale può essere costituito da:
a0 beni immobili e mobili;
b0 azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
c0 donazioni, lasciti o successioni;
d0 altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Art. 30 Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più
opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.
Art. 31 – REGOLAMENTI INTERNI Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del
presente statuto, nonché l’eventuale suddivisione dei soci in diverse categorie, potranno essere
disposte con regolamenti interni da elaborasi a cura del Consiglio direttivo e con ratifica
dell’assemblea dei soci.
Art. 32 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI Lo
scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria
ai sensi dell’art. 15 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione,
dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità di utilità sociale, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e
riserve agli associati.
Art. 33 – NORMA FINALE Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale
dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti
disposizioni previste dal Codice Civile e leggi vigenti in materia.
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