Statuto

Statuto dell’associazione “FabLab Imola”

Art. 1 – DENOMINAZIONE­ E’ costituita ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche

nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile l’associazione “Fablab Imola”, in

seguito “Fablab”. L’associazione “Fablab” è autonoma, pluralista, aconfessionale, apartitica, a

carattere volontario e democratico. Non persegue finalità di lucro.

Art. 2 – SEDE ­ L’associazione ha sede a Imola (BO). Il trasferimento

della sede legale, all’interno dello stesso Comune, non comporta modifica statuaria, ma l’obbligo

di comunicazione agli uffici competenti.

Art . 3 – PRINCIPI ­ I principi su cui si fonda l’associazione “Fablab” sono:

• la valorizzazione e la promozione di metodi di fabbricazione locale, attenti al fruitore e alle

esigenze dell’utente;

• la promozione e la divulgazione della cultura open source, e degli strumenti su di essa

basati;

• la valorizzazione di metodi produttivi attenti all’impatto ambientale;

• la promozione di reti di condivisione tra FabLab esistenti sul territorio nazionale ed estero;

• la valorizzazione di metodi produttivi non massificati;

• la centralità della formazione e dello scambio di conoscenze come mezzo di crescita;

• la centralità della rete come mezzo di condivisione del proprio operato;

Art. 4 – OGGETTO SOCIALE ­ L’associazione “Fablab” persegue le seguenti finalità:

• promuovere e valorizzare le diverse attività proposte dagli associati, coerenti con la filosofia

del Fablab;

• promulgare e divulgare l’utilizzo di mezzi di prototipazione con ausilio di strumenti digitali e

non e di design aperto;

• condivere i progetti realizzati a livello locale, attraverso la rete e il sito web del Fablab; e,

viceversa, divulgare e promuovere a livello locale progetti realizzati altrove e condivisi

attraverso Internet;

• offrire un luogo di scambio e di creazione;

• munirsi – compatibilmente alle proprie possibilità – delle macchine necessarie per coprire

tutte le fasi della fabbricazione digitale.

• promuovere la ricerca scientifica a vari livelli.

Art. 5 – ATTIVITA’ ­ Per il perseguimento dei propri fini statutari, l’associazione “Fablab” potrà:

favorire l’organizzazione di workshop, concorsi, seminari, ricerche, corsi sulle tematiche

riportate all’Art. 3 e all’Art.4, spaziando dal design, all’architettura, alla prototipazione

elettronica, alla realizzazione di ambienti e prodotti interattivi, alla narrazione attraverso le

immagini ed i suoni;

agire come consulente nei confronti di terzi per la prototipazione o la realizzazione di

progetti in modalità e finalità da concordare tra le parti;

curare attività di creazione di oggetti e sistemi per la risoluzione di problemi o per puro

divertimento;

L’associazione “Fablab” effettua ogni altra attività e/o servizio idonei al raggiungimento

degli scopi statuari.

Art. 6 ­ Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione “Fablab” potrà inoltre aderire ad altri

organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del

conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al

fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento

dell’oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini

istituzionali.

Art. 7 – Durata dell’Associazione­ La durata dell’associazione “Fablab” è stabilita in 10 anni­ al

termine dei 10 anni verrà deciso se far proseguire l’associazione.

Art. 8 – SOCI ­ Possono diventare soci dell’Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18°

anno di età e che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il

mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa

annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo dall’Assemblea. La quota associativa è

intrasmissibile.

Art. 9 ­ La domanda di ammissione ad associato deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il

richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità

impegnandosi a versare la quota associativa. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto

dell’ammissione dell’aspirante.

Art. 10 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI ­ Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri

gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di

partecipare con diritto di voto alle assemblee, di eleggere gli organi associativi ed essere eletti

alle cariche associative e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Per i soci minorenni il

diritto di voto è esercitato dal soggetto avente la patria potestà. Essi hanno, inoltre, il diritto di

recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni indirizzato al Consiglio Direttivo,

dall’appartenenza all’Associazione. Gli associati hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le

norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Art. 12 ­ La qualità di associato si perde:

per decesso;

per morosità nel pagamento della quota associativa;

per recesso volontario dietro presentazione di dimissioni scritte;

per esclusione.

Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina

e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o

regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività

prolungata.

La perdita di qualità di associato nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in

caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima

Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione l’associato escluso ha 30 giorni di tempo

per fare ricorso all’Assemblea.

Art. 13 ­ ORGANI ASSOCIATIVI E CARICHE ASSOCIATIVE ­ Sono organi dell’Associazione:

l’Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

l’Organo di revisione dei conti.

Tutte le cariche associative sono elettive e prevalentemente gratuite, salvo il riconoscimento di

eventuali rimborsi spese effettivamente sostenute.

Art. 14 – ASSEMBLEA DEI SOCI ­ L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci.

L’Assemblea viene convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla

chiusura dell’esercizio o entro 180 giorni se ne ricorrano gravi motivazioni, per l’approvazione del

bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo. L’Assemblea viene convocata, inoltre, dal

Presidente o dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta

richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente

del Consiglio Direttivo in carica.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera o email

tutti gli associati, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea,

almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione; l’ordine del

giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Art. 15 ­ L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 16 ­ L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli

associati, mentre in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, è valida la

deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l’espressione del voto

per delega. Ciascun associato può essere latore di massimo due deleghe.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti, presenti e per

delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle

persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno), sono immediatamente esecutive e devono

risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal

segretario dell’Assemblea.

Art. 17 ­ L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

• approva il bilancio/rendiconto economico consuntivo;

• definisce il programma generale annuale di attività;

• procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente

il numero dei componenti;

• determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;

• approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento

dell’Associazione;

• delibera sulle responsabilità dei Consiglieri;

• decide sulla decadenza degli associati ai sensi dell’art. 9;

• decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

Art. 18 ­ L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento

dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione in presenza

di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo

scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera

con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 19 – CONSIGLIO DIRETTIVO ­ Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 9 membri, nominati

dall’Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili per massimo

n. 5 mandati.

Art. 20 ­ Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui

deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, e­mail o avviso affisso nella sede sociale almeno 10

giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei

consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni del

Consiglio Direttivo possono anche essere tenute in teleconferenza o in videoconferenza, a

condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire

la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo

reale su tutti gli argomenti. In tal caso il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo dove si

trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il Segretario della riunione, onde consentire la

stesura e sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 21 ­ Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione:

pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che

non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea degli associati.

Nello specifico:

• elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;

• elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;

• nomina il tesoriere e il segretario;

• attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati

all’Assemblea;

• stabilisce l’entità della quota associativa annuale;

• cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;

• predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;

• presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto

economico e finanziario dell’esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i

lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;

• conferisce procure generali e speciali;

• propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi

associativi;

• riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi associati come da art. 6;

• ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;

delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 9.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo

provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse

esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Art. 23 ­ PRESIDENTE ­ Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso

della firma sociale. A Lui spetta la rappresentanza legale in giudizi sia amministrativi che civili,

penali e fiscali, nonché la facoltà di assumere obbligazioni per conto della Associazione, nei

confronti di terzi con facoltà di conferire mandati per particolari atti o categorie di atti e per

procure alle liti. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Può delegare parte dei suoi poteri ad

altri consiglieri o associati con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le

sue mansioni sono esercitate dal vice presidente.

Art. 24 ­ TESORIERE ­ Il Tesoriere sovrintende alla amministrazione e contabilità della

Associazione, provvede agli incassi e ai pagamenti autorizzati dal Presidente e alla gestione

amministrativa; può delegare alcune delle proprie funzioni al Segretario. Predispone il rendiconto

annuale consuntivo della Associazione che, accompagnato da una propria relazione, sottoporrà

al Consiglio direttivo per l’approvazione e per la successiva presentazione all’assemblea

ordinaria.

Art. 25 – SEGRETARIO ­ Il Segretario collabora con il Presidente per l’applicazione dello Statuto,

per l’organizzazione e il buon funzionamento della Associazione; sovrintende alla gestione

ordinaria dell’ufficio di segreteria; assiste in genere il Presidente; verbalizza le riunioni sia

dell’assemblea ordinaria e straordinaria, sia del Consiglio direttivo.

Art. 26 – ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI ­ L’organo di revisione dei conti è organo di

controllo amministrativo­finanziario; può essere composto anche da non soci; qualora venga

nominato, esso può essere formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati

dall’Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, oppure può

essere nominato un revisore unico iscritto all’albo dei Revisori contabili nazionale. L’organo

rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo. L’organo di revisione verifica, almeno

semestralmente, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione.

Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all’Assemblea dei soci una relazione scritta

relativamente ad essi. L’organo di revisione può essere revocato dall’Assemblea solo per giusta

causa; l’organo di revisione può assistere alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

Art. 27 ­ Patrimonio, esercizio sociale e bilancio ­ L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31

dicembre. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio presenta per l’approvazione

all’Assemblea ordinaria: il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso o il bilancio,

dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Art. 28 ­ Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

• contributi dei sostenitori e quote associative;

• contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche

finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

• donazioni e lasciti testamentari;

• entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

• proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo

svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e

sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

• entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

• Ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L.383/2000.

Art. 29 ­ Il patrimonio sociale può essere costituito da:

a0 beni immobili e mobili;

b0 azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;

c0 donazioni, lasciti o successioni;

d0 altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 30 ­ Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più

opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.

Art. 31 – REGOLAMENTI INTERNI ­ Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del

presente statuto, nonché l’eventuale suddivisione dei soci in diverse categorie, potranno essere

disposte con regolamenti interni da elaborasi a cura del Consiglio direttivo e con ratifica

dell’assemblea dei soci.

Art. 32 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI ­ Lo

scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria

ai sensi dell’art. 15 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione,

dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità di utilità sociale, salvo

diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e

riserve agli associati.

Art. 33 – NORMA FINALE Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale

dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti

disposizioni previste dal Codice Civile e leggi vigenti in materia.